LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 6-08-1996
REGIONE PIEMONTE

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
18 ottobre 1994, n. 43 << Norme in materia di
programmazione degli investimenti regionali >> e
1 marzo 1996, n. 10 << Provvedimento generale
di finanziamento per l' anno 1996 degli interventi
previsti da leggi regionali nonchè disposizioni
finanziarie per l' anno 1997 (raccordo tra
Programma regionale di Sviluppo e sistema dei
bilanci regionali) >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 35
del 28 agosto 1996

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7  

Allegato 1:
1  

Allegato 2:
1  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

ALLEGATO 1:

Allegato A
Schede guida FIP
(art. 3)

 SCHEDA PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI
 Obiettivo: (Articoli 2 e 3, legge regionale nº
22/ 90)
  Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova
costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi
socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalità 
assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.
  Scadenza: Per l' anno 1996, presentazione domande
dal trentesimo al novantesimo giorno dalla pubblicazione
sul BUR della presente scheda.  I soggetti
richiedenti inseriti nella graduatoria dei presidi
socio - assistenziali finanziabili dal FIP 1995,
per partecipare alla graduatoria del FIP 1996 devono
presentare nuova richiesta nei termini di scadenza,
con la possibilità  di mantenere il progetto
e gli allegati già  agli atti.  Tale documentazione sarà 
valutata secondo i criteri di selezione previsti dalla
presente scheda guida.
  Settori regionali interessati ed a cui presentare le
domande: Settore programmazione e verifica interventi
socio assistenziali.
  Beneficiari: (Articolo 5, lr 22/ 90)
a) Comuni, singoli o associati;
  b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative
sociali e organizzazioni di volontariato:
tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono
avere sede nel territorio regionale;
  c) altri soggetti privati con sede nel territorio
regionale.
  I beneficiari devono essere proprietari dell' immobile
oggetto dell' intervento oppure essere titolari
di disponibilità  sul medesimo per almeno venti anni.
  Tipo ed entità  dei contributi: (Articolo 3, lr
22/ 90).
  I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali,
definite per fasce di importi progettuali:
a) importo fino a 100 milioni: 50 per cento;
  b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento
per la parte eccedente i 100 milioni più  50 milioni;
  c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento
per la parte eccedente i 500 milioni più  230 milioni;
  d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per
cento per la parte eccedente i 1.000 milioni più 
380 milioni;
  e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento
per la parte eccedente i 2.000 milioni più  590
milioni;
  f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento
per la parte eccedente i 3.000 milioni più  710
milioni;
  g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento
per la parte eccedente i 4.000 milioni più  780
milioni;
  h) importi oltre 5.000 milioni: 800 milioni.
  Per i beneficiari a) e b), il 50 per cento del contributo
concesso è  a fondo perduto, la rimanenza a
rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a
tasso zero).
  Per i beneficiari c), il contributo concesso è  a
rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a
tasso zero) ed erogato previa presentazione di apposito
titolo di garanzia prescritto dall' atto di concessione
ai sensi dell' articolo 15, comma 1, della
legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, così  come
modificato dalla legge regionale n. 40 del 1995.
  Per la formale concessione dei contributi devono
essere concluse eventuali precedenti procedure di
finanziamento ai sensi delle leggi regionali nº
14/ 1986 e n. 22/ 1990.
  Dotazione finanziaria per l' anno 1996 - Beneficiari:
a) 4 miliardi;
  b) 8 miliardi;
  c) 3 miliardi.
  Caratteristiche delle opere:
Lotti funzionali comportanti l' agibilità  dei presidi
o reparti a termini legge regionale n. 37/ 90,
DGR n. 38- 16335/ 92 e DGR n. 41- 42433/ 95 di
attuazione, anche in regime transitorio.
  Tempi:
Realizzazione entro il secondo anno successivo a
quella della prima erogazione del contributo.
  Domanda: (articoli 7 e 8 lr 22/ 90)
Domanda corredata da:
1) Titolo di proprietà .
  2) Atto costitutivo e, per i soggetti di cui
all' art. 5, comma 1, lettera c), certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio.
  3) Relazione illustrativa delle caratteristiche
gestionali e dei criteri di selezione.
  4) Progetto preliminare ai sensi della legge nº
109/ 1994.
  5) Atto formale di approvazione del progetto
preliminare e del relativo piano finanziario.
  6) Parere USSL o diverso soggetto gestore di
attività  socio - assistenziale, ai sensi articolo 6, comma
2, lr 22/ 90.
  Il titolo di proprietà  e l' atto costitutivo, per la
prima fase di assegnazione, possono essere autocertificati
ai sensi del DPR 25 gennaio 1994, n. 130.
  L' assegnazione del contributo è  disposta con
provvedimento della Giunta regionale nei termini
di cui all' articolo 14 della legge regionale 18
ottobre 1994, n. 43 e successive modifiche.  La concessione
formale del contributo è  disposta con decreto
del Presidente della Giunta Regionale previa
presentazione del progetto definitivo, nei termini
stabiliti dall' atto di assegnazione, corredato da:
1) atto formale di approvazione del progetto e
del piano finanziario definitivo;
  2) concessione edilizia, parere VVFF e altri
pareri previsti dalla legge per il caso specifico.
  L' erogazione del contributo è  effettuata a termini
articolo 11, legge regionale n. 18/ 84 (30 per cento
al contratto, 30 per cento ad avanzamento lavori
del 30 per cento, 30 per cento a fine lavori, 10
per cento al collaudo e autorizzazione al funzionamento)
previa presentazione di:
1) atto di vincolo ventennale alla destinazione
di Presidio socio - assistenziale, a termini articolo 9,
legge regionale n. 22/ 90;
  2) dichiarazione di accettazione delle condizioni
stabilite dalla legge regionale n. 34/ 94 e successive
modifiche e di quelle stabilite con l' atto di
concessione del contributo.
  Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile
- Tipologia lavori:
Ristrutturazione e/ o ampliamento presidio esistente
a regime definitivo (5).
  Restauro e risanamento conservativo immobile
esistente a regime definitivo (3).
  Nuova costruzione o ristrutturazione immobile
esistente a regime definitivo (1).
  Per tipologie miste di lavori è  valutata la condizione
prevalente.  Nota Bene.  I requisiti strutturali
del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti
strutturali della DGR n. 38- 16335/ 92.
  Tipologia presidi:
RAF e Comunità  alloggio e Centri diurni per disabili
(5).
  RA Centri diurni semi residenziali (3).
  RAB CASA e presidi a regime transitorio (1).
  Per tipologie miste di presidio è  considerata la
media aritmetica ponderata.
  Nota Bene.  I requisiti strutturali del regime
transitorio sono indicati al punto 3 Regime transitorio
della DGR n. 38- 16335/ 92 e dalla DGR nº
41- 42433/ 95.
  Qualità  investimento:
Valore immobile o reparto/ contributo regionale:
minore di 3 (1).  Fra 3 e 5 (2).  Maggiore di 5 (3).
  Nota Bene.  Il valore dell' immobile nuovo o ristrutturato
è  ricavato dai valori medi regionali in
base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti
oggetto dell' intervento:
RAF o Comunità  alloggio disabili a regime definitivo:
90 milioni pl.
  RA, RAB e CASA a regime definitivo: 70
milioni pl.
  Centri diurni disabili e semiresidenziali: 50
milioni ut.
  Presidi socio assistenziali a regime transitorio:
55 milioni pl.
  Livello occupazionale:
Per ogni possibile nuovo impiego di personale
addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali
della struttura, a seguito dell' intervento oggetto di
contribuzione:
Assunzione a tempo pieno (0,3).
  Assunzione part - time (0,2).
  A contratto minimo 20 ore settimanali (0,1).
  Il parere favorevole dell' USL o del diverso gestore
dell' attività  socio - assistenziale, previsto dall' articolo
6, comma 2, della lr 22/ 90, deve valutare anche
la previsione di incremento del livello occupazionale.
  Equilibrio territoriale:
Situazioni non cumulabili: in presenza di casi
rientranti in più  di un criterio, è  valutata la condizione
ad esso più  favorevole.  Territorio ricompreso
in Comunità  Montana o con procedure di unione o
di fusione in corso (3).
  Territorio ricompreso in Comuni inferiori a 5000
abitanti o in aree a declino industriale (2).
  Presidi che non hanno fruito di precedenti contribuzioni
ai sensi delle leggi regionali n. 14/ 86 e
n. 22/ 90 (1).
  Recupero ambientale:
Situazioni non cumulabili: in presenza di casi
rientranti in più  di un criterio, è  valutata la condizione
ad esso più  favorevole.
  Immobile sottoposto a vincolo ambientale (legge
1497/ 1939) (3).
  Immobile localizzato in centro storico (1).
 SCHEDA TURISMO
 Obiettivo: Favorire la qualificazione e il potenziamento
delle strutture ricettive e degli impianti
turistici con particolare riferimento agli interventi
previsti nelle azioni sottoindicate:
  Azione n. 1 - Qualificazione e potenziamento
delle strutture alberghiere.  L' azione comprende la
realizzazione di nuovi posti letto alberghieri;  la dotazione
delle strutture alberghiere di infrastrutture
complementari atte a migliorare qualitativamente
l' offerta;  l' adeguamento alle norme in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzioni
incendi, tutela igienico - sanitaria;  la realizzazione
di ascensori e di interventi per migliorare
la compatibilità  ambientale (risparmio energetico,
contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento
acque, ecc).  Sono esclusi dal finanziamento gli
interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono
la dotazione dei servizi igienici privati in
tutte le camere.
  Azione n. 2 - Interventi turistici per migliorare
la funzione di parchi naturali.  L' azione comprende
gli interventi turistici in aree parco o direttamente
funzionali alla fruizione dei parchi naturali
ed in particolare alla realizzazione e al miglioramento
di strutture ricettive alberghiere ed
extralberghiere (alberghi, campeggi, affittacamere),
di strutture turistiche complementari per attività 
sportive e ricreative connesse alla realtà  naturalistica.
  Sono esclusi dal finanziamento gli interventi
nelle strutture alberghiere che non prevedono
la dotazione dei servizi igienici privati in
tutte le camere.
  Azione n. 3 - Miglioramento degli impianti di risalita.
  L' azione comprende la sostituzione, la manutenzione
e la revisione tecnica degli impianti di
risalita, che non comportino incremento di capacità 
ricettiva del sistema sciistico.
  Azione n. 4 - Adeguamento strutture ricettive
per il turismo sociale.  L' azione comprende la ristrutturazione
e il miglioramento delle strutture ricettive
per il turismo sociale (case per ferie) disciplinate
dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere),
con priorità  per gli interventi di adeguamento alle
norme in materia di igiene, sanità , sicurezza, prevenzione
incendi, abbattimento barriere architettoniche
e per gli interventi diretti a migliorare la
compatibilità  ambientale (risparmio energetico,
contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento delle
acque, ecc).
  Beneficiari: Piccole imprese operanti nel settore
turistico per la realizzazione degli interventi individuati
nelle Azioni 1- 2- 3;  Enti e Associazioni operanti
senza scopo di lucro per la realizzazione degli
interventi individuati nell' Azione 4.
  Tipo ed entità  del finanziamento: Finanziamento
a rimborso quinquennale (con rate costanti a
tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile
per un importo massimo di contribuzione
pari a Lire 500.000.000 per intervento e
per soggetto.  Per le Azioni 1 e 3 sono ammissibili
gli interventi il cui costo non sia inferiore
a Lire 50.000.000.
  La spesa ammissibile comprende gli interventi
strutturali e le connesse attrezzature e arredi.
  Il contributo è  liquidato previa presentazione di
apposita cauzione fideiussoria (bancaria o assicurativa),
di importo pari al contributo concesso a
garanzia della realizzazione del progetto e restituzione
del contributo stesso, che sarà  progressivamente
svincolata dopo l' ultimazione dei lavori, in
relazione alle rate costanti annue versate a rimborso
del finanziamento.
  Qualora si verifichi una riduzione dell' investimento
per minori opere realizzate, sulla quota eccedente
il contributo effettivamente concedibile,
sarà  applicata la rivalutazione per il periodo che
decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione
della quota eccedente.
  Tempi: Realizzazione e ultimazione degli interventi
entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
  I lavori relativi alla realizzazione degli interventi
devono aver avuto inizio dopo il giorno 1 gennaio 1996.
  Domande corredate da: Relazione illustrativa
dell' intervento proposto, che specifichi finalità , caratteristiche
generali dell' intervento, eventuali previsioni
in piani aziendali, interaziendali, o altri piani,
tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'
intervento;  progetto definitivo (redatto secondo
le indicazioni fornite dal comma 4, articolo 16 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 modificata e integrata
dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101);
  per gli impianti di risalita anzichè  il progetto definitivo
si richiedono gli elaborati progettuali in relazione
al tipo di intervento, secondo i parametri
definiti dalla DGR n. 128- 39051 del 10 luglio
1990;  dettagliato preventivo di spesa (computo metrico
estimativo redatto a misura per lavori e opere
edili);  concessione o autorizzazione edilizia, ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (qualora
non ancora rilasciata dovrà  essere trasmessa entro
i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione);
  certificato di iscrizione al registro delle imprese).
  Le domande e relativa documentazione dovranno
essere presentate in conformità  alle norme in materia
di imposta di bollo.
  Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno
esaminate sotto il profilo della correttezza
formale, dell' idoneità  tecnica economica, della validità 
rispetto agli obiettivi di ciascuna azione, tenuto
conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività .
  Il punteggio massimo concedibile per ciascun
criterio risulta:
accanto alle Caratteristiche dell' intervento sono indicati i
punti max:
- idoneità  tecnica e funzionale: 2
- congruità  dei costi: 2
- ipotesi gestionale: 2
(Accanto alla finalizzazione dell' intervento sono indicati i
punti max)
- corrispondenza e significatività  agli obiettivi
dell' Azione: 6
- contributo allo sviluppo locale e all' occupazione: 2
- intervento non rientrante nelle aree del Regolamento
CEE 2081/ 93: 4
Fattibilità  dell' intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche
e finalizzazione dell' intervento deve essere moltiplicata
per i coefficienti sotto indicati)
- immediata cantierabilità  X 1,5
- fattibilità  tecnico - amministrativa X 1,5
- intervento non fattibile X 0
  Ogni intervento sarà  sottoposto a valutazione in riferimento
a ciascuno dei criteri sopra descritti.
  La valutazione sarà  effettuata da un Gruppo tecnico di
lavoro nominato dalla Giunta regionale e composto da
funzionari della Regione esperti in materie turistiche.
  La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio
determinerà  il punteggio finale ottenuto dal progetto.
  Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle
disponibilità , dei fondi secondo l' ordine decrescente
di punteggio ottenuto.  A parità  di punteggio sarà  preso
in considerazione l' ordine di presentazione delle domande.
  L' ammissione ai contributi sarà  deliberata dalla Giunta
Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione
delle domande.  La Giunta Regionale determinerà  con la medesima
deliberazione le modalità  necessarie all' attuazione
degli interventi.
  Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro 90
giorni dall' approvazione della presente scheda.
  Settore regionale a cui presentare le domande:
Settore Turismo, Sport e Tempo libero.
 SCHEDA TERMALISMO
Obiettivo: Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo
del sistema termale piemontese, mediante la destagionalizzazione
dell' attività , riorganizzando e qualificando maggiormente
la ricettività  alberghiera e gli stabilimenti di cura.
  Gli interventi ammissibili sono:
a) ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti
termali nei loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia,
balneoterapia, inalazioni, autroterapia, idropinoterapia,
ecc) e di cure alternative ed innovative, finalizzate al benessere
e al fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche,
ecc);  loro dotazione di impianti per attività  di tipo
termalistico (piscine termali, bagni romano - irlandesi, ecc).
  b) miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi,
loro adeguamento a norme tecniche concernenti strutture e
impianti, loro caratterizzazione ad una fruizione turistico
termale mediante la realizzazione di strutture complementari
e specialistiche (palestre, piscine, gabinetti terapeutici
per cure benessere, fitness, ecc).
  Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi nelle strutture
alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi
igienici privati in tutte le camere.
  Beneficiari: Enti e aziende a prevalente capitale pubblico,
imprese che gestiscono impianti termali ed idropinici, imprese
operanti nel settore turistico.
  Tipo ed entità  del finanziamento: Finanziamento a rimborso
quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per
cento della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione
concedibile pari a Lire 2.000.000.000 per gli interventi
su stabilimenti termali e Lire 500.000.000 per gli interventi
sugli alberghi.  Sono ammissibili interventi per lotti
funzionali il cui costo di investimento non sia inferiore a
Lire 100.000.000.  Nel caso di interventi su stabilimenti termali
di proprietà  di Enti e Aziende a prevalente capitale
pubblico il contributo è  pari al 100 per cento della spesa
ammissibile di cui 80 per cento a rimborso quinquennale e 20
per cento a fondo perduto;  l' importo massimo di contributo
concedibile è  pari a Lire 2.000.000.000.  Il contributo è 
liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria
(assicurativa o bancaria), di importo pari al contributo
concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione
del contributo stesso che sarà  progressivamente svincolata
dopo l' ultimazione dei lavori in relazione alle rate costanti
versare a rimborso del finanziamento.
  Qualora si verifichi una riduzione dell' investimento per minori
opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo
effettivamente concedibile sarà  applicata la rivalutazione
per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo
alla restituzione della quota eccedente.
  Tempi: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro
24 mesi dalla concessione del contributo.  I lavori relativi
alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio
dopo il giorno 1 gennaio 1996.
  Domande corredate da: relazione illustrativa dell' intervento
proposto che specifichi finalità , caratteristiche generali
dell' intervento, eventuali previsioni in piani aziendali,
interaziendali o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche
tecniche dell' intervento;  progetto definitivo (redatto
secondo le indicazioni fornite dal comma 4, articolo 16 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 modificata e integrata dal decreto
legge 3 aprile 1995, n. 101);  dettagliato preventivo di
spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori
e opere edili);  concessione ed autorizzazione edilizia ai sensi
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (qualora non ancora rilasciata
dovrà  essere trasmessa entro i termini stabiliti
dalla deliberazione di ammissione ovvero entro e non oltre i
termini fissati per l' atto di accettazione del contributo);
  certificato di iscrizione al registro delle imprese.  La domanda
e relativa documentazione dovranno essere presentate in
conformità  alle norme in materia di imposta di bollo.
  Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno esaminate
sotto il profilo della correttezza formale dell' idoneità 
tecnico - economica, della validità  rispetto agli obiettivi
tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività .
  Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio
risulta:
(Accanto alle caratteristiche dell' intervento sono indicati i
Punti max)
- idoneità  tecnica e funzionale: 2
- congruità  dei costi: 2
- ipotesi gestionale: 2
(Accanto alla finalizzazione dell' intervento sono indicati i
Punti max)
- corrispondenza e significatività  rispetto agli obiettivi
della scheda guida: 6
- contributo allo sviluppo locale e all' occupazione: 2
- caratterizzazione termale degli esercizi alberghieri
o dotazione di strutture e impianti alternativi e innovativi
per gli stabilimenti termali: 2
Fattibilità  dell' intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione
dell' intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti
sotto indicati)
- immediata cantierabilità  X 1,5
- fattibilità  tecnico - amministrativa X 1
- intervento non fattibile X 0
  Ogni intervento sarà  sottoposto a valutazione in riferimento
a ciascuno dei criteri sopra descritti.  La valutazione sarà 
effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta
Regionale e composto da funzionari regionali esperti in materie
turistiche e termali.
  La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinerà 
il punteggio finale ottenuto dal progetto.
  Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle
disponibilità  dei fondi secondo l' ordine decrescente di punteggio
ottenuto.  A parità  di punteggio sarà  preso in considerazione
l' ordine di presentazione delle domande.
  L' ammissione ai contributi sarà  deliberata dalla Giunta Regionale
entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande.
  La Giunta Regionale determinerà  con la medesima deliberazione
le modalità  necessarie all' attuazione degli interventi.
  Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni
dall' approvazione della presente scheda.
  Settore regionale a cui presentare le domande: Settore Turismo,
Sport e Tempo libero.
 SCHEDA AGRICOLTURA
 Obiettivo.  Ammodernamento della cooperazione e dell'
associazionismo di trasformazione dei prodotti agricoli e del
sistema agroindustriale piemontese ai sensi dell' articolo 7, commi
7 e 8, e dell' articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1995,
n. 95 mediante:
a) costruzione, ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento
tecnologico di impianti per lo stoccaggio, la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali,
compresi gli impianti per il recupero, il trattamento e lo
smaltimento dei sottoprodotti;
  b) interventi volti ad adeguare gli impianti alle norme igienico -
sanitarie ed alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
  c) acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi i mezzi per
la raccolta collettiva dei prodotti agricoli ed il trasporto
delle derrate lavorate.
  Non sono finanziabili le demolizioni, i lavori di abbellimento
e di ordinaria manutenzione, l' acquisto di materiali di consumo,
l' acquisto di beni immateriali e in generale tutti gli investimenti
che non producono effetti strutturali e duraturi per il
settore considerato.
  Tipo e entità  dei finanziamenti.  La spesa ammissibile a
finanziamento non potrà  superare i 400 milioni di lire, con un
contributo a carico del FIP fino al 75 per cento della spesa
ammessa, mediante un contributo a fondo perduto pari al 25
per cento nelle zone montane e collinari e al 15 per cento nelle
altre zone ed un prestito a rimborso quinquennale con rate
annuali a tasso zero pari al 50 per cento della spesa ammessa.
  Le iniziative che prevedono la realizzazione di investimenti
per il commercio al minuto saranno finanziati fino ad un  massimo
di 100 milioni (comprensivi di attrezzature ed opere
murarie).
  Beneficiari.
  1) le cooperative agricole e i loro consorzi;
  2) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute
dallo Stato o dalla Regione;
  3) le società  di capitali di cui al punto d) dell' articolo
4 della lr 95/ 95;
  4) i consorzi di contingentamento della produzione di cui di
cui al punto f) dell' articolo 4 della lr 95/ 95;
  5) gli imprenditori e le imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali che abbiano
presentato progetti sul Regolamento CEE 866/ 90 ritenuti
ammissibili e conformi alla decisione n. 94/ 173/ CE ma non
finanziabili parzialmente o totalmente sugli stanziamenti propri
del regolamento per eventuali limitazioni di capacità  di
lavorazione e trasformazione poste a livello settoriale dal Quadro
Comunitario di Sostegno.
  Domanda.  Le domande, redatte su apposito modello, dovranno
essere presentate al Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti
Agricoli dell' Assessorato Regionale all' Agricoltura corredate
da: Atto costitutivo e statuto;  Elenco soci;  Delibera
dell' organo competente con la quale si è  assunta la decisione
di chiedere l' intervento regionale e si è  designata la
persona incaricata della presentazione della domanda;  Relazione
tecnico - economica;  Computo metrico di massima nonchè 
preventivi di ditte specializzate se trattasi di attrezzature,
macchinari o impianti.  Ulteriore documentazione potrà  essere
richiesta in sede istruttoria.  Per quanto non previsto valgono
le procedure di applicazione dell' articolo 39 della lr
63/ 78 o le procedure di applicazione della lr 95/ 95 se già 
in vigore.
  Il contributo sarà  erogato previa presentazione di apposito
titolo di garanzia prescritto all' atto di concessione ai sensi
dell' articolo 15, comma 1 della lr 43/ 94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
  Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile.  I
progetti presentati dai beneficiari di cui ai precedenti punti
da 1) a 4) saranno valutati da una Commissione Tecnica designata
dalla Giunta Regionale e composta da due funzionari del Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli dell' Assessorato
Regionale dell' Agricoltura e da un funzionario della
Finpiemonte, tenuto conto delle norme fissate dall' UE in tema
di aiuti di stato per il settore della trasformazione dei prodotti
agricoli e nel rispetto dei criteri contenuti nella decisione
n. 94/ 173/ CE del 22 marzo 1994.
  I progetti saranno inseriti in una graduatoria che sarà  approvata
dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande.
  Punteggi attribuibili.
  1) beneficiario in zona montana o collinare: punti 3;
  2) beneficiario danneggiato dall' alluvione del novembre 94:
punti 1;
  3) investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione
di prodotti dell' agricoltura biologica o sottoposti
a pratiche ecocompatibili in applicazione del Regolamento
CEE 2078/ 92 o del Piano regionale di Lotta fitopatologica integrata:
punti 2;
  4) investimenti che introducono sistemi rispettosi dell' ambiente
e che prevedono un uso razionale dell' energia: punti 1;
  5) beneficiario che abbia ottenuto la certificazione del sistema
qualità : punti 1;
  6) investimenti che prevedono l' indroduzione di rilevanti
innovazioni di processo e/ o di prodotto: punti 2;
  7) investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato: punti
2;
  8) investimenti che prevedono la valorizzazione dei prodotti
agricoli piemontesi: punti 2.
  Scadenza di presentazione delle domande.
  Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'
entrata in vigore della legge regionale di approvazione
della presente scheda.
  Disposizioni particolari per i beneficiari di cui al punto
5).
  Per i progetti presentati dai beneficiari indicati al precedente
punto 5) (Regolamento CEE 866/ 90) la spesa massima
finanziabile è  elevata a lire 1.000 milioni con un contributo
a carico del FIP del 50 per cento della spesa ammessa mediante
un prestito a rimborso quinquennale con rate annuali a
tasso zero.
  Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni da apposita
comunicazione dell' Assessorato a seguito delle modifiche
del Quadro Comunitario di Sostegno e del ricevimento della
decisione della Commissione UE sul Programma Operativo della
Regione Piemonte ai sensi del Regolamento CEE 866/ 90.
  Le domande saranno finanziabili mediante deliberazione della
Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione
delle domande a seguito di istruttoria positiva dell' Assessorato
Agricoltura, a valere su una riserva di fondi nell' ambito
della dotazione finanziaria della presente scheda.
  Il contributo sarà  erogato previa presentazione di apposito
titolo di garanzia prescritto dall' atto di concessione
ai sensi dell' articolo 15, comma 1, della lr 43/ 94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
 IMPRENDITORIA GIOVANILE
  SCHEDA COOPERAZIONE
 Obiettivo
  Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali poste
in essere, in forma cooperativa, dai soggetti
deboli del mercato del lavoro quali giovani, disoccupati,
lavoratori in CIGS, lavoratori provenienti
da aziende in crisi, emigrati piemontesi, lavoratori
e lavoratrici posti in mobilità ;  nonchè  a
cooperative già  esistenti che prevedano di incrementare
l' occupazione attraverso l' impiego di detti
soggetti.  Si vuole in altri termini incentivare, in
entrambi i casi, la creazione di nuove stabili occasioni
di lavoro secondo quanto previsto dalla lr
67/ 94.
  Dotazione finanziaria
  Per l' anno 1996, Lire 3 miliardi, di cui Lire 750
milioni di contributi in conto capitale a fondo perduto
per spese generali di avviamento, ripartiti sul
fabbisogno teorico rilevato dalle richieste presentate
all' Assessorato.
  Beneficiari
  Possono essere ammesse ai benefici, con esclusione
delle cooperative edilizie e di consumo:
a) le cooperative che risultino formate, all' atto
della loro costituzione nonchè  alla presentazione
della domanda per almeno il 60 per cento dei soci
da:
1) giovani in età  tra i 18 e i 35 anni all' atto
della loro associazione alla cooperativa e/ o
2) lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria a << zero ore >> o in
disoccupazione speciale al momento della loro associazione
nella cooperativa e/ o
3) lavoratori direttamente provenienti da
aziende in liquidazione o sottoposte a procedure
concorsuali e/ o da stabilimenti dismessi e/ o
4) soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla
data della loro associazione nella cooperativa, nella
prima classe delle liste di collocamento di cui all'
articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e/ o
5) emigrati piemontesi così  come definiti
dall' articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987,
n. 1 e sue successive modificazioni e/ o
6) lavoratori e lavoratrici poste in mobilità  ai
sensi della vigente normativa;
  b) le cooperative che risultino formate, all' atto
della loro costituzione nonchè  alla presentazione
della domanda, per almeno l' 80 per cento dei soci,
da giovani di età  compresa tra i 18 e i 35 anni
all' atto della loro associazione alla cooperativa, oppure
da donne che siano anche in maggioranza
nell' organo dirigente della cooperativa;
  c) le cooperative che prevedano, nell' arco di
validità  del progetto di sviluppo, di cui all' articolo
3 della lr 67/ 94, un consistente e qualificato aumento
dell' occupazione attraverso l' inserimento
nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche
di cui alle lettere a) e b).
  Le composizioni societarie delle cooperative di
cui al comma 1, lettera a) e b) della lr 67/ 94 dovranno
permanere per l' intero periodo di validità 
del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente
dimissionari con altri parimenti in possesso
dei requisiti di legge.
  Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa
e prevalente attività  produttiva nel territorio
della Regione Piemonte.
  Tipo ed entità  dei contributi
a) finanziamento agevolato, fino al 100 per
cento delle spese ritenute ammissibili, erogato dagli
Istituti di Credito convenzionati, con le seguenti
modalità :
- 50 per cento dei fondi regionali a tasso nullo
(max 350 milioni);
  - 50 per cento dei fondi bancari a tasso del 96
per cento Prime rate ABI.
  Il finanziamento copre spese ancora da sostenere
al momento della presentazione della domanda
(eccezion fatta per le cooperative di cui
alle lettere << a >> e << b >> dell' articolo 2 della lr
67/ 94, che possono presentare spese sostenute
nei sei mesi antecedenti), inerenti acquisizione o
costruzione di beni immobili, impianti, macchinari
ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici
e relativi programmi applicativi, licenze e
brevetti.
  b) contributo a fondo perduto, per le sole
cooperative di nuova costituzione, nella misura
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e comunque fino ad un massimo di lire 50 milioni.
  Le spese ammissibili sono quelle da sostenere o
anche già  sostenute nel primo anno di esercizio,
inerenti l' avviamento della cooperativa (costituzione,
predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto
di materie prime e semilavorati, canoni di locazione
per gli immobili destinati alle attività  produttive).
  Condizioni di ammissibilità 
  1.  Le cooperative di cui all' articolo 2 della lr
67/ 94 per accedere ai benefici della presente legge
devono presentare un progetto di sviluppo biennale o
triennale.
  2.  I progetti devono:
a) indicare obiettivi produttivi e occupazionali
coerenti per le finalità  della programmazione regionale;
  b) indicare quali spazi di mercato si intendono
coprire, anche attraverso una sintetica analisi
degli stessi;
  c) contenere un piano finanziario che, prevedendo
un' adeguata capacità  di autofinanziamento
dell' impresa proponente dimostri l' idoneità  della
cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di
efficienza ed economicità , assicurando una ragionevole
stabilità  del bilancio e la remunerazione del
lavoro;
  d) contenere un piano degli investimenti che si
intendono attivare per il periodo di validità  del
progetto;
  e) prevedere, qualora comprendano programmi
di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali
programmi vengano realizzati almeno per il 30 per
cento con l' apporto diretto dei soci.
  3.  Le cooperative di cui all' articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), della lr 67/ 94, qualora richiedano
il contributo di avviamento previsto dall' articolo 4,
comma 2, della legge suindicata, devono altresì 
analiticamente indicare le spese previste o anche
già  sostenute a tale titolo.
  4.  Le cooperative di cui all' articolo 2, comma 1,
lettera c), della lr 67/ 94, devono altresì  presentare
un piano occupazionale che indichi quantità , tempi
e caratteristiche dei nuovi inserimenti.
  Tempi
  Le cooperative, di cui alla lr 67/ 94, devono essere
costituite all' atto di presentazione della domanda
ed il progetto di sviluppo deve avere durata biennale
o triennale.
  Domande
  le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell' articolo
2 della lr 67/ 94 e cioè  quelle di nuova costituzione,
devono presentare la domanda entro 18 mesi
dalla data della loro costituzione, a scelta tra il
1 e il 31 gennaio oppure tra il 1 e il 30 giugno
dell' anno.
  Le cooperative che hanno presentato domanda di
finanziamento nel 1996 ai sensi della lr 67/ 94,
se intendono partecipare alla graduatoria del FIP
dovranno presentare apposita richiesta entro 60
giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente
scheda.
  La nuova richiesta consente alla cooperativa di
mantenere il progetto e gli allegati già  agli atti.
  In deroga ai termini di presentazione delle domande
previsti dalla lr 67/ 94, ma  nel rispetto di
tutti gli adempimenti di legge, le cooperative aventi
i requisiti richiesti possono presentare domanda
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della
presente scheda.
  Il Servizio Cooperazione dell' Assessorato regionale
al Lavoro istruisce le richieste di contributo e
trasmette ad un apposito Comitato Tecnico quelle
provviste dei requisiti di legge;  tale Comitato esamina
le domande ed esprime un parere sulla loro
ammissibilità .  Acquisito il parere positivo del Comitato
e il giudizio di affidabilità  bancaria nel
caso di finanziamento, la Giunta Regionale ammette
le Cooperative a contributo.
  L' impresa cooperativa ha l' obbligo di mettere a
disposizione dell' Amministrazione Regionale tutta
la documentazione comprovante l' effettuazione degli
investimenti previsti dal progetto di sviluppo
nonchè  per le cooperative di cui alla lettera c)
dell' articolo 2 della lr 67/ 94, l' avvenuta effettuazione
degli incrementi occupazionali previsti.
  Modalità  di erogazione dei contributi
Il finanziamento verrà  erogato a tranches annuali,
ognuna delle quali avrà  una durata complessiva
massima di 48 mesi, di cui massimo 12 di preammortamento,
con rientro a rate trimestrali posticipate.
  In alternativa, le cooperative potranno optare
per le forme di rimborso individuate dall' articolo
16 della lr 43/ 94, così  come modificata dalla lr
40/ 95, e comunque per un periodo non superiore ai
cinque anni.
  La Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione
di finanziamenti a tasso agevolato per
realizzare gli investimenti di cui all' articolo 4,
comma 1, stipula una convenzione avente l' obiettivo
di affidare alla Finpiemonte Società  per Azioni
SpA la gestione dei predetti finanziamenti.
  Le cooperative beneficiarie del finanziamento
dovranno accettare le specificazioni relative ai titoli
di garanzia così  come deliberate con DGR nº
178- 2108 del 9 ottobre 1995.
  Criteri di selezione delle domande
I criteri di valutazione delle domande sono quelli
stabiliti con la DGR n. 14- 43527 del 6 marzo 1995
in attuazione dell' articolo 6 della lr 67/ 94 e
comunque nel rispetto delle procedure prescritte
all' articolo 14 della lr 43/ 94 così  come modificata
dalla lr 40/ 95.
  Settore regionale interessato
  Settore lavoro e Occupazione.
 PIANIFICAZIONE, GESTIONE RISORSE IDRICHE
SCHEMA OPERE IGIENICO - SANITARIE
 Obiettivo:
Realizzazione di opere acquedottistiche compresi
impianti di potabilizzazione o di trattamento e
realizzazione di opere fognarie compresi impianti
di depurazione e relative opere di collettamento.
  Beneficiari:
Comuni e loro Consorzi con priorità  ai Comuni
sotto i 5.000 abitanti.
  Tipo ed indennità  del contributo:
in conto capitale fino ad un massimo di 500 milioni
pro - capite.
  Domanda:
Da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione
sul BUR della presente scheda.
  La domanda dovrà  essere corredata da una relazione
tecnica e da una planimetria da cui risulti la
localizzazione dell' intervento.
  Le domande pervenute anteriormente dovranno
essere riproposte con espresso riferimento alla presente
scheda.
  Criteri di priorità :
- situazioni di deficit idropotabile o comprovata
sussistenza di acque non conformi ai requisiti di
legge;
  - situazioni di carenze igienico - sanitarie per insufficiente
dotazione di infrastrutture fognarie;
  - concorso finanziario dell' Ente;
  - Comuni che non abbiano beneficiato di contributo
regionale negli ultimi anni;
  - Comuni il cui territorio è  inserito nelle aree
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  Settore Regionale e Lavori Pubblici - Settore
Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, via
Principe Amedeo 17, 10123 Torino, telefono:
011/ 432- 4474- 4475- 45000.

  

SCHEDA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

 Obiettivo
a) acquisizione, al fine di realizzare interventi
di edilizia residenziale da concedere a cittadini
che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla
normativa vigente per l' accesso ai benefici di edilizia
agevolata:
1) di aree pubbliche nell' ambito dei piani di zona
formati ai sensi della legge n. 167 del 1962, nei
piani particolareggiati o di recupero formati ai
sensi della legge n. 56 del 1977, nonchè  acquisizione
di aree localizzabili ai sensi dell' articolo 3 della
legge 247 del 1974.
  2) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio
edilizio esistente, individuate secondo le modalità 
dell' articolo 3 della legge n. 76 del 1979, nonchè 
di fabbricati contenuti nell' ambito dei piani di recupero
formati ai sensi della legge n. 56 del 1977.
  b) Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
di cui al primo comma dell' articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, nell' ambito dei Piani di zona
formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
  Dotazione finanziaria
Per l' anno 1996: 25 miliardi ripartiti sulla base del
fabbisogno teorico di abitazioni di cui alla tabella A).
  Beneficiari
Comuni e loro Consorzi che prevedano la realizzazione
di interventi di edilizia residenziale a cura
di Comuni o loro Consorzi, ATC, Cooperative edilizie
a proprietà  indivisa e a proprietà  divisa o loro
Consorzi, Imprese di Costruzione e Cooperative di
produzione e lavoro o loro Consorzi, con particolare
riguardo al recupero di aree urbane dismesse, alla
riqualificazione nonchè  al completamento di tessuti
urbani edificati.  Gli interventi sono da attuare nel
rispetto delle disposizioni in materia di edilizia
agevolata.
  Tipo ed entità  dei contributi
I contributi sono concessi nella misura massima
del 25 per cento della spesa totale prevista nella
relazione finanziaria del piano particolareggiato o
del piano di recupero o del piano di zona formato
ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 approvato,
ovvero, adottato e non ancora approvato, sulla
base del programma pluriennale di attuazione previsto
dall' articolo 1 della legge 27 giugno 1974, nº
247 o del cento per cento del costo di acquisizione
dell' immobile definito dall' Ufficio Tecnico Erariale,
se trattasi di intervento di recupero del patrimonio
edilizio esistente.  La misura massima del finanziamento
concedibile, di cui al precedente comma, è 
da considerarsi comprensiva della indennità  provvisoria
per l' occupazione d' urgenza delle aree.  Il
contributo massimo concedibile è  rapportabile alle
unità  abitative previste e per ciascuna di esse, in
relazione alla superficie utile realizzata, non potrà 
eccedere il valore di 50 milioni.  La superficie utile
massima ammissibile a contributo per le unità  abitative
non potrà  eccedere i 75 metri quadri.  Il contributo
concesso è  a rimborso decennale a rate costanti
annuali e l' importo di finanziamento da retrocedere
dovrà  essere rivalutato sulla base dell' andamento
dell' indice ISTAT dei costi di costruzione,
per il tempo intercorso tra la sua anticipazione e
la relativa restituzione.
  Caratteristiche delle opere
Tipologie edilizie previste dal Piano Regolatore
Generale, ovvero dallo strumento urbanistico esecutivo.
  Tempi
Inizio dei lavori entro 4 mesi dalla comunicazione
regionale ai soggetti attuatori per la realizzazione
del programma edilizio.
  Ultimazione lavori, nei successivi 18 mesi.
  Qualora non si pervenga all' inizio lavori entro il
termine di 4 mesi in precedenza stabilito, il contributo
è  revocato di diritto.
  Domanda
1) Deliberazione dell' organo comunale competente,
con la quale vengono definite le aree da utilizzare,
ovvero gli edifici da recuperare.
  2) Planimetria relativa allo stato di fatto, alle
previsioni urbanistiche corredata degli elementi
necessari per stabilire l' entità  del contributo.
  3) Deliberazione di individuazione, da parte
dell' organo comunale competente, dei soggetti attuatori.
  4) Impegno del soggetto attuatore a sottoscrivere
precedentemente all' erogazione del contributo,
fideiussione bancaria o assicurativa, così 
come previsto con deliberazione della Giunta Regionale
n. 178- 2108 del 9 ottobre 1995, nonchè 
alla data di rilascio della Concessione edilizia
polizza assicurativa postuma decennale stipulata
per garantire la qualità  di esecuzione dell' intervento.
  5) Dichiarazione da parte del Comune che
l' area sulla quale si realizza l' intervento non beneficia
di contributi, statali finalizzati all' acquisizione
ed urbanizzazione delle aree o all' acquisto di
fabbricati.
  6) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, da
parte del soggetto attuatore, che per la realizzazione
dell' intervento non sono stati concessi finanziamenti
pubblici a totale copertura del costo dello
stesso e impegno a non richiederne, pena la restituzione
di quanto erogato incrementato dalle rivalutazioni
previste nella presente scheda per la retrocessione
del finanziamento.  Qualora il Comune
intenda attuare direttamente l' intervento, ovvero il
soggetto attuatore sia l' ATC, dovrà  essere presentata
la documentazione di cui ai precedenti punti
oltre a deliberazione dell' organo competente con la
quale si esplicita tale volontà .
  L' assegnazione del contributo è  disposta con deliberazione
della Giunta Regionale.
  Settore regionale interessato ed a cui presentare la
domanda
Settore Edilizia Residenziale Agevolata e Speciale.
 Criteri di selezione dei programmi d' intervento e
punteggio attribuibile
- Interventi di restauro e risanamento e ristrutturazione
edilizia previsti per una pluralità  di fabbricati
esistenti, individuati in uno strumento urbanistico
esecutivo che interessa porzioni del centro
storico ovvero aree periferiche e marginali da riqualificare
anche con interventi di completamento,
nonchè , interventi di riuso di aree produttive e
terziarie obsolete, o irrazionalmente dislocate o dismesse,
individuate anch' esse in uno strumento urbanistico
esecutivo, da realizzare da più  soggetti
attuatori, anche con forme miste di finanziamento
e che prevedono la realizzazione di alloggi con superficie
utile inferiore o uguale a metri quadri 50,
punti 12.
  In assenza di pluralità  di soggetti attuatori e forme
di finanziamento miste, punti 8.  In assenza di
alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri
quadri 50 per almeno 1/ 3 dell' intervento, devono
essere detratti 3 punti.
  - Interventi di recupero finalizzati al restauro e
risanamento conservativo e alla ristrutturazione
edilizia di singoli fabbricati, punti 5.  In assenza di
alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri
quadri 50 per almeno 1/ 3 dell' intervento devono
essere detratti 3 punti.
  Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, punti 3.
  - Interventi di nuova costruzione realizzati nei
Piani di zona nonchè  nelle aree individuate ai sensi
dell' articolo 3 della legge n. 247 del 1974 realizzati
da pluralità  di soggetti attuatori pubblici e privati,
anche con forme miste di finanziamento punti 8.
  In assenza di pluralità  di soggetti attuatori e forme
miste di finanziamento, punti 4.  In assenza di alloggi
di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri
50 per almeno 1/ 3 dell' intervento, devono essere detratti
3 punti.
  Programmi presentati da Comuni capoluogo di provincia
punti 10;
  ricompresi nell' area metropolitana torinese con esclusione
di Torino punti 8;  con popolazione superiore a
20.000 abitanti punti 6;  con popolazione superiore a
10.000 abitanti punti 4;  programmi proposti da Consorzi
di Comuni punti 8;  programmi proposti da Comuni appartenenti
alle Comunità  Montane punti 8.  Tali punteggi
non sono cumulabili tra loro.
  Programmi nei quali l' intervento privato, inteso come
unità  abitative da realizzare è  pari o superiore
all' intervento pubblico, punti 10.
  Programmi nei quali l' intervento privato, inteso
come al punto precedente è  non inferiore ad un
terzo dell' intervento pubblico, punti 4.
  Programmi nei quali si supera per almeno 2/ 3 la soglia
minima:
del 40 per cento per la città  di Torino e l' area
metropolitana torinese;
  del 30 per cento per la città  di Alessandria e il
resto della provincia;
  del 25 per cento per la città  di Asti e il resto
della provincia;
  del 30 per cento per la città  di Biella e il resto
della provincia;
  del 25 per cento per la città  di Cuneo e il resto
della provincia;
  del 30 per cento per la città  di Novara e il resto
della provincia;
  del 25 per cento per la provincia di Torino, con
esclusione del capoluogo e dell' area metropolitana;
  del 30 per cento per la provincia di Verbano - Cusio -
Ossola;
  del 30 per cento per la città  di Vercelli e il
resto della provincia: di abitazioni assistite da contribuzione
pubblica da destinare alla locazione permanente,
prevedendo anche, entro il 50 per cento
dell' incremento, forme di locazione con patto di
fattura vendita, punti 14.
  Programmi di recupero di aree urbane dismesse
da realizzare ai sensi dell' articolo 13, lettera e)
della lr 56/ 1977 e successive modifiche e integrazioni,
nei quali il soggetto attuatore si impegna a realizzare
non meno del 30 per cento delle abitazioni
in locazione permanente e concentra su tali unità 
immobiliari il contributo previsto della presente
scheda, nel limite massimo stabilito dalla stessa
per ogni alloggio, punti 15.
  Programmi nei quali si prevede la realizzazione
di terziario commerciale e direzionale in misura
pari o superiore ad 1/ 5 della volumetria complessiva
prevista, punti 4,
Programmi oggetto di accordi di programma
approvati ex articolo 27 della legge n. 142 del
1990, alla data di pubblicazione sul BUR della
presente scheda, ovvero nei 30 giorni successivi,
punti 2.
  Programmi realizzati da una pluralità  di soggetti
attuatori, che determinano nuove assunzioni ovvero
il rientro della Cassa Integrazione Guadagni, almeno
per l' intero periodo di realizzazione degli interventi,
per non meno del 10 per cento delle unità 
regolarmente assunte alla data di pubblicazione
sul BUR della presente scheda, punti 4.  Se il
rientro della Cassa Integrazione Guadagni o le
nuove assunzioni rappresentano almeno il 20 per
cento delle unità  assunte come al precedente punto,
punti 6.
  Programmi da realizzare in Comuni nei quali è 
in corso la procedura di unione o fusione, ai
sensi della legge regionale 2 dicembre 1992, nº
51, punti 1.
  Programmi prontamente cantierabili in quanto
conformi alle norme di PRGC, punti 20.
  Le aree o gli immobili per cui si realizzano i
programmi sono di proprietà  del soggetto proponente
o di suoi associati, punti 20.
  Programmi da realizzare da parte di soggetti
attuatori che hanno già  ottenuto finanziamenti
disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle
leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, nº
67, punti 4.
  Programmi presentati al Comune da Consorzi di
Cooperative edilizie e/ o Consorzi di imprese di
costruzione edili o di Cooperative di produzione e lavoro
ai quali aderiscono: per i consorzi di Cooperative
edilizie: un numero di associati non inferiore
a 10 Cooperative edilizie;  per i consorzi di imprese
o di Cooperative di produzione e lavoro: un
numero di associati non inferiore a 4 imprese edili
e/ o Cooperative di produzione e lavoro, Punti 5
(Deve comunque essere indicata la Cooperativa o
l' impresa che effettivamente realizza l' intervento).
  Programma i cui soggetti attuatori sono Cooperative
Edilizie a proprietà  divisa e indivisa e/ o loro
Consorzi, Imprese di Costruzioni edili o Cooperative
di produzione e lavoro e/ o loro consorzi:
1) regolarmente iscritti: per le cooperative, al
registro prefettizio, e all' albo nazionale delle cooperative
di abitazione;  per le imprese edili e le
Cooperative di produzione e lavoro alla CCIAA
con oggetto la costruzione o il recupero di immobili
di edilizia abitativa.
  2) con un numero di addetti, regolarmente iscritti
a libro paga: per le Cooperative di produzione e
lavoro: da 5 a 20 punti 3, da 21 a 30 punti 6,
da 31 a 60 punti 9, oltre 60 punti 12.
  Programmi proposti da Consorzi di imprese o di
produzione lavoro, ovvero da Consorzi di Cooperative
edilizie che dispongono di addetti regolarmente
iscritti a libro paga: n. 1 addetto punti 3, n. 2
addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre 3 addetti
punti 12.
  Il numero dei dipendenti rappresenta la media
aritmetica delle maestranze regolarmente iscritte a
libro paga negli ultimi 5 anni.
  I dipendenti a tempo parziale vengono calcolati
sulla base del numero di ore lavorative realmente
effettuate, calcolando come una unità  lavorativa
numero 40 ore settimanali per 52 settimane all' anno.
  Qualora il programma proposto dal Comune preveda
quale soggetto attuatore un Consorzio di coordinamento
tra una molteplicità , di soggetti attuatori,
il punteggio finale riferito al Consorzio sarà  determinato
dalla media aritmetica dei punteggi tra
i singoli soggetti.  In caso di parità  si considerano:
per le Imprese, le Cooperative di produzione
e lavoro e loro Consorzi: sede legale nelle province
in cui si realizza l' intervento.  In subordine il
numero dei dipendenti.  Per le Cooperative o loro
Consorzi: numero dei soci con residenza o attività 
lavorativa nel Comune sede di intervento.  In subordine
il numero dei soci presentati dall' operatore.
  Scadenza
Per l' anno 1996 presentazione domanda entro il sessantesimo
giorno dalla pubblicazione sul BUR della
presente scheda.

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